Le apnee ostruttive del sonno costituiscono la principale causa dei colpi di sonno. L’Aci stimava che il rischio di provocare un incidente stradale fosse fino a sette volte maggiore per le persone interessate da questa patologia. A tal proposito non hanno tardato ad intervenire la Commissione Europea prima, e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti italiano dopo (decreto del 22 dicembre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 13 gennaio dell’anno successivo).
L’Italia, dunque, si è adeguata alla direttiva 2014/85 dell’Unione europea che disciplina il rilascio ed il rinnovo delle patenti di guida ai soggetti affetti dalla sindrome delle Apnee notturne, comunemente conosciuta come OSAS. Diventa fondamentale il ruolo del medico perché se è vero che si parte da una sorta di “autocertificazione”, poi starà al professionista richiedere un approfondimento anche per chi non dichiari di soffrire di Osas e di seguire il percorso di cura necessario.
Il medico monocratico, In occasione del rilascio o rinnovo della patente di guida, deve considerare “soggetti con sospetta OSAS“, gli interessati in cui siano presenti:
– russamento rumoroso e abituale (tutte le notti), persistente (da almeno sei mesi) “intermittente” per la presenza di “pause” respiratorie (apnee), e sonnolenza diurna.
2. I soggetti in cui, oltre al dato anamnestico del russamento, sia riscontrabile una delle seguenti condizioni:
– obesità
– micrognatia e/o retrognatia
– collo grosso
3. I soggetti per i quali emerga russamento e la presenza di una o più delle seguenti patologie:
– ipertensione arteriosa farmaco-resistente
– aritmie (FA)
– diabete mellito tipo 2
– cardiopatia ischemica cronica
– eventi ischemici cerebrali
– broncopneumopatie
Nel decreto del Ministero dei Trasporti del 22/12/2015 al paragrafo H2 si legge chiaramente: “DISTURBI DEL SONNO DA APNEE OSTRUTTIVE NOTTURNE:
Ai soggetti affetti da disturbi del sonno, la patente di guida non deve essere né rilasciata né rinnovata, perchè le apnee ostruttive severe generano gravi sonnolenze diurne. L’articolo 119, comma 2, del codice della strada, impone al medico di effettuare approfondite valutazioni nei soggetti con osas sospetta e per i quali sussistono sintomi riconducibili alla sindrome da apnea ostruttiva notturna. In più sempre l’art. 119 comma 2 dice che : nei casi in cui si possa concludere per l’assenza o lieve entità di sonnolenza diurna, il medico di cui all’articolo 119, comma 2, del codice della strada, certifica l’idoneità alla guida del conducente. Nel caso sussistano dubbi circa l’idoneità e la sicurezza di guida, l’accertamento dei requisiti di idoneità psichici e fisici è demandato alla commissione medica locale. La commissione medica locale può autorizzare alla guida i soggetti affetti da sindrome da apnee ostruttive notturne moderate o gravi che dimostrino un adeguato controllo della sintomatologia presentata con relativo miglioramento della sonnolenza diurna, se del caso confermato da parere specialistico di strutture pubbliche. La visita, la polisonnografia o la saturimetria notturna consentono di individuare rapidamente se un guidatore possa presentare una sconosciuta sindrome delle apnee nel sonno. Le eventuali terapie per contrastare la sonnolenza da apnee notturne possono fare in modo che i guidatori rendano migliore la loro qualità di vita, e più sicura la guida. La diagnosi precoce e l’essere in trattamento permette di superare il probabile test richiesto dalla commissione medica per le patenti.
L’idoneità verrà poi concessa dalla Commissione Medica Locale (CML), che non potrà superare i tre anni per i conducenti del gruppo 1 ed un anno per i conducenti del gruppo 2.” Questo non significa assolutamente che verrà ritirata o sospesa la patente a tutti, ma che si incorre solo in una maggiore riduzione della validità temporale della stessa, quando si è in presenza di un’ OSAS che non sia adeguatamente curata o migliorata. E’ obbligatorio il passaggio in commissione medico legale (o Locale) per la visita di revisione dell’idoneità psico-fisica alla guida per gli utenti che chiederanno l’invalidità civile per poter usufruire gratuitamente dei presidi medicali per il trattamento e la cura dell’Osas.
Per chi decide di curarsi a proprie spese, invece, vi è la possibilità di recarsi presso una scuola giuda, davanti al medico monocratico, che in riferimento alla documentazione fornita, valuterà se può rinnovare l’idoneità alla guida, oppure se è da inviare in CML che provvederà ad approfondire la questione.
FONTE : Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti / Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana